La prevenzione incendi negli impianti di trattamento rifiuti
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Rivista la classificazione delle attività sulla base del grado di rischio. Per i pubblici esercizi il controllo dei Vigili del Fuoco non è più obbligatorio, ma viene fatto a campione. Disciplina più rigorosa per i locali di spettacolo e di intrattenimento
Regole più semplici per la prevenzione incendi. Il Dpr 151/2011, in vigore dal 7 ottobre 2011, ha infatti introdotto un nuovo regolamento che semplifica le procedure di autorizzazione e le collega alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). L’elenco delle attività soggette a controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco, che risaliva al Dm 16/02/1982, è stato rielaborato e sfoltito. Da 97 tipi si è passati a 80, divisi in tre categorie (A,B,C) in base alla gravità del rischio (basso, medio, elevato), alla dimensione o alla struttura dell’attività stessa. Per le attività inserite nella categoria A, a basso rischio (tra cui i pubblici esercizi), sono ora riservate procedure più veloci: è scomparso il parere di conformità e il progetto di prevenzione va presentato contestualmente alla Scia. I pubblici esercizi, quindi, non sono più soggetti al controllo dei Vigili del fuoco né al rilascio del Certificato di prevenzione incendi (Cpi). Devono solo far certificare da un tecnico che il locale risponda alle norme antincendio (e a quelle sulla sicurezza sul lavoro).
Anche per le attività appartenenti alla categoria B spariscono i controlli obbligatori dei Vigili del fuoco, sostituiti – come per la categoria A – da quelli con metodo a campione entro 60 giorni dalla Scia.
Il parere di conformità resta obbligatorio per le attività classificate nelle categorie B e C.
Quelle appartenenti alla categoria di rischio più elevato (la C) mantengono l’obbligo di presentare un progetto di prevenzione antincendio al comando provinciale dei Vigili del fuoco: i controlli avvengono entro 60 giorni e, in caso di esito positivo, si rilascia entro 15 giorni il Cpi.
Nell’elenco delle attività soggette a controllo rientrano i locali di spettacolo e intrattenimento con “capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq”. Questi locali (prima identificati con codice 83 e ora 65) rientrano nella categoria B se hanno capienza fino a 200 persone. Oltre le 200, ricadono nella categoria C.